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Il Magazine del viaggiatore

Le regole che disciplinano i diritti del viaggiatore sono contenute nel regolamento dell’Unione Europea (applicabile ai 27 stati membri, più Islanda, Svezia e Finlandia), offrendo protezione ai passeggeri in merito a cancellazioni, ritardi, collegamenti persi, overbooking…

L’attuale legislazione trae origine dalla convenzione di Varsavia, e fa riferimento al Regolamento CE 261/2004, che stabilisce le norme di risarcimento ed assistenza ai passeggeri dei voli aerei.

Il diritto all’informazione è alla base dei diritti del passeggero, fondamentale e garantito.

L’ambito d’applicazione, in termini generali, è il seguente:

  • Aeroporti dell’UE: ciò include tutti i voli in partenza o in arrivo da o per uno dei territori membri, oltre all’Islanda, la Finlandia e la Svezia.
  • Aeroporti non comunitari, ma con destinazione nell’UE o vettore comunitario.

Nel caso in cui una compagnia aerea non dovesse soddisfare le normative attuali, dobbiamo dirigerci presso l’ufficio di tutela del consumatore nel paese in cui si è verificata l’incombenza e provvedere ad inoltrare il reclamo alla compagnia aerea (o all’agenzia di viaggio, se il biglietto aereo è stato acquistato attraverso una di esse). Procedere con un reclamo è possibile grazie ai formulari omologati dall’UE.

Nel caso in cui il biglietto è stato acquistato presso un’agenzia di viaggi, è necessario avviare il processo di richiesta di trasferimento, cancellazione e risarcimento con la compagnia aerea: sebbene responsabili, tali agenzie devono stabilire gli accordi necessari con il vettore di competenza.

I casi che possono verificarsi sono i seguenti:

Overbooking

Questo processo, consentito per legge, si verifica quando i posti venduti superano la capacità del velivolo. Pertanto, la compagnia aerea è tenuta a raggiungere ad un compromesso, affinché alcuni passeggeri rinuncino volontariamente al proprio posto sul volo prenotato.

Tuttavia, quando ciò non accade o il numero di passeggeri che rinuncia al volo non soddisfa il minimo richiesto, il vettore può negare l’imbarco al passeggero, pur riconoscendogli una serie di risarcimenti e soddisfacendo dei requisiti ben definiti.

In situazioni di negazione forzata dell’imbarco, si procede al risarcimento così come segue:

Tabella I

Rinuncia volontaria Negazione forzata dell’imbarco
Diritto all’informazione
Diritto al risarcimento No** Vedi Tabella II
Diritto al rimborso/mezzo di trasporto alternativo
Diritto all’assistenza (hotel, manutenzione,…)


Tabella II

Distanza destinazione in Km All’interno dell’UE Destinazione extracomunitaria
0 – 1500 km 250 € 250 €
1500 – 3500 km 400 € 400 €
+3500 km 400 € 600 €

* Il diritto all’informazione consiste nella divulgazione dei termini e delle condizioni d’assistenza in caso di overbooking.
** Non si ha diritto al risarcimento definito dal Regolamento (CE) 261/2004, ma puoi beneficiare dei benefici concordati con la compagnia aerea.

Ritardi

Un ritardo si considera importante in base alla durata della rotta da percorrere: ciò implica che aldilà del diritto d’informazione, la compagnia provvederà a fornire un’alternativa e, in alcune circostanze, un risarcimento.

  • Diritto al Rimborso: quando il ritardo è superiore alle 5 ore ed il passeggero decide di rinunciare al suo biglietto. Tale regola si applica anche in caso di ritardo su una singola tratta di un volo che prevede uno scalo o più: in tale circostanza abbiamo diritto ad essere trasportati al punto di partenza il più presto possibile.
  • Spese sostenute: in ogni caso, le compagnie sono tenute a corrispondere i costi causati dai ritardi di cui sopra, tra cui cibo, bevande ed alloggio, qualora fosse necessario.
  • Risarcimento economico: così come riportato nella tabella seguente.

Tabella dei risarcimenti

Distanza in volo (km) 0 – 2 ore 2 – 3 ore 4 ore o più
0 – 1500 km No No Sì -> 250 €
1500 – 3500 km No No Sì -> 400 €
+ 3500 km No No Sì -> 600 € (400 € se comunitario)

Cancellazioni

Nel caso in cui si verifica il peggiore egli incubi per un viaggiatore, vale a dire la cancellazione, le domande più frequenti sono le seguenti:

  • Come viaggio ora?
  • Chi è il responsabile?
  • Ho diritto ad un risarcimento?

Bisogna innanzitutto fare una netta distinzione tra due casi possibili: cancellazione come conseguenza di circostanze straordinarie o volo annullato per responsabilità diretta della compagnia aerea.

1. Circostanze straordinarie

In questa categoria rientrano cause di instabilità politica (rivolte, stato di emergenza, rischio attentati,…), condizioni meteorologiche avverse o a rischio per la sicurezza comune (eruzioni vulcaniche, uragani,…), per fornire alcuni esempi. Ad ogni modo è necessario che l’autorità competente (i Ministeri, ad esempio), sconsiglino i viaggi nella zona che si intende visitare.

In tal caso, la compagnia aerea deve offrire la possibilità di:

  • Recuperare l’importo pagato per il biglietto aereo.
  • Consentire l’imbarco sul successivo volo disponibile, facendosi carico dei costi derivanti.

2. Cause imputabili alla compagnia aerea

In questo caso risulta determinante tanto la durata del volo, quanto l’anticipo con il quale la compagnia notifica il cambio di programma, per sapere se abbiamo diritto al risarcimento.

Senza diritto di risarcimento:

  • Se il preavviso avviene con 2 settimane d’anticipo o più.
  • Tra due settimane e sette giorni: non vi è alcun risarcimento, se la partenza differisce di 2 ore o meno dall’orario originalmente previsto.
  • Meno di una settimana: se l’orario di partenza differisce di 2 ore o meno.

Ad ogni modo, è facoltà del viaggiatore decidere se accettare il nuovo orario proposto o reclamare l’importo pagato.

Diritto al risarcimento:

Tuttavia, se il tuo caso non è incluso nella tabella di cui sopra, puoi sempre chiedere un risarcimento, regolato così come segue:

Distanza in volo (km) All’interno dell’UE
Destinazione extracomunitaria
0 – 1500 km 250 € 250 €
1500 – 3500 km 400 € 400 €
+ 3500 km 400 € 600 €

Nota: nel caso in cui la compagnia dovesse offrire un‘alternativa di trasporto che ci consente di arrivare a destinazione con una differenza oraria di 3 ore o meno rispetto all’orario d’arrivo originalmente previsto, la tabella dei rimborsi è ridotta del 50%.

Non dimentichiamoci inoltre che in questa sede trattiamo l’argomento in modo generico, per cui è possibile che il tuo caso non compare nelle eventuali situazioni precedentemente analizzate.

Si noti inoltre che i tempi burocratici previsti per l’ottenimento degli eventuali rimborsi possono essere piuttosto lunghi: ad ogni modo, se la legge è dalla tua parte, il reclamo andrà avanti ed il compenso economico è destinato ad essere devoluto.

Fonte: Ministero dello Sviluppo e normativa UE.

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