Le regole che disciplinano i diritti del viaggiatore sono contenute nel regolamento dell’Unione Europea (applicabile ai 27 stati membri, più Islanda, Svezia e Finlandia), offrendo protezione ai passeggeri in merito a cancellazioni, ritardi, collegamenti persi, overbooking…
L’attuale legislazione trae origine dalla convenzione di Varsavia, e fa riferimento al Regolamento CE 261/2004, che stabilisce le norme di risarcimento ed assistenza ai passeggeri dei voli aerei.
Il diritto all’informazione è alla base dei diritti del passeggero, fondamentale e garantito.
L’ambito d’applicazione, in termini generali, è il seguente:
Nel caso in cui una compagnia aerea non dovesse soddisfare le normative attuali, dobbiamo dirigerci presso l’ufficio di tutela del consumatore nel paese in cui si è verificata l’incombenza e provvedere ad inoltrare il reclamo alla compagnia aerea (o all’agenzia di viaggio, se il biglietto aereo è stato acquistato attraverso una di esse). Procedere con un reclamo è possibile grazie ai formulari omologati dall’UE.
Nel caso in cui il biglietto è stato acquistato presso un’agenzia di viaggi, è necessario avviare il processo di richiesta di trasferimento, cancellazione e risarcimento con la compagnia aerea: sebbene responsabili, tali agenzie devono stabilire gli accordi necessari con il vettore di competenza.
I casi che possono verificarsi sono i seguenti:
Questo processo, consentito per legge, si verifica quando i posti venduti superano la capacità del velivolo. Pertanto, la compagnia aerea è tenuta a raggiungere ad un compromesso, affinché alcuni passeggeri rinuncino volontariamente al proprio posto sul volo prenotato.
Tuttavia, quando ciò non accade o il numero di passeggeri che rinuncia al volo non soddisfa il minimo richiesto, il vettore può negare l’imbarco al passeggero, pur riconoscendogli una serie di risarcimenti e soddisfacendo dei requisiti ben definiti.
In situazioni di negazione forzata dell’imbarco, si procede al risarcimento così come segue:
Tabella I
Rinuncia volontaria | Negazione forzata dell’imbarco | |
Diritto all’informazione | Sì | Sì |
Diritto al risarcimento | No** | Vedi Tabella II |
Diritto al rimborso/mezzo di trasporto alternativo | Sì | Sì |
Diritto all’assistenza (hotel, manutenzione,…) | Sì | Sì |
Tabella II
Distanza destinazione in Km | All’interno dell’UE | Destinazione extracomunitaria |
0 – 1500 km | 250 € | 250 € |
1500 – 3500 km | 400 € | 400 € |
+3500 km | 400 € | 600 € |
* Il diritto all’informazione consiste nella divulgazione dei termini e delle condizioni d’assistenza in caso di overbooking.
** Non si ha diritto al risarcimento definito dal Regolamento (CE) 261/2004, ma puoi beneficiare dei benefici concordati con la compagnia aerea.
Un ritardo si considera importante in base alla durata della rotta da percorrere: ciò implica che aldilà del diritto d’informazione, la compagnia provvederà a fornire un’alternativa e, in alcune circostanze, un risarcimento.
Tabella dei risarcimenti
Distanza in volo (km) | 0 – 2 ore | 2 – 3 ore | 4 ore o più |
0 – 1500 km | No | No | Sì -> 250 € |
1500 – 3500 km | No | No | Sì -> 400 € |
+ 3500 km | No | No | Sì -> 600 € (400 € se comunitario) |
Nel caso in cui si verifica il peggiore egli incubi per un viaggiatore, vale a dire la cancellazione, le domande più frequenti sono le seguenti:
Bisogna innanzitutto fare una netta distinzione tra due casi possibili: cancellazione come conseguenza di circostanze straordinarie o volo annullato per responsabilità diretta della compagnia aerea.
In questa categoria rientrano cause di instabilità politica (rivolte, stato di emergenza, rischio attentati,…), condizioni meteorologiche avverse o a rischio per la sicurezza comune (eruzioni vulcaniche, uragani,…), per fornire alcuni esempi. Ad ogni modo è necessario che l’autorità competente (i Ministeri, ad esempio), sconsiglino i viaggi nella zona che si intende visitare.
In tal caso, la compagnia aerea deve offrire la possibilità di:
In questo caso risulta determinante tanto la durata del volo, quanto l’anticipo con il quale la compagnia notifica il cambio di programma, per sapere se abbiamo diritto al risarcimento.
Senza diritto di risarcimento:
Ad ogni modo, è facoltà del viaggiatore decidere se accettare il nuovo orario proposto o reclamare l’importo pagato.
Diritto al risarcimento:
Tuttavia, se il tuo caso non è incluso nella tabella di cui sopra, puoi sempre chiedere un risarcimento, regolato così come segue:
Distanza in volo (km) | All’interno dell’UE |
Destinazione extracomunitaria |
0 – 1500 km | 250 € | 250 € |
1500 – 3500 km | 400 € | 400 € |
+ 3500 km | 400 € | 600 € |
Nota: nel caso in cui la compagnia dovesse offrire un‘alternativa di trasporto che ci consente di arrivare a destinazione con una differenza oraria di 3 ore o meno rispetto all’orario d’arrivo originalmente previsto, la tabella dei rimborsi è ridotta del 50%.
Non dimentichiamoci inoltre che in questa sede trattiamo l’argomento in modo generico, per cui è possibile che il tuo caso non compare nelle eventuali situazioni precedentemente analizzate.
Si noti inoltre che i tempi burocratici previsti per l’ottenimento degli eventuali rimborsi possono essere piuttosto lunghi: ad ogni modo, se la legge è dalla tua parte, il reclamo andrà avanti ed il compenso economico è destinato ad essere devoluto.
Fonte: Ministero dello Sviluppo e normativa UE.
Bagaglio a mano |
Condizioni | Bagaglio da stiva |
Condizioni | |
Liquidi | Le restrizioni vigenti riguardano l’acqua, bevande, profumi, gel, creme… | 100 ml max*, devono essere contenuti in un sacchetto di plastica trasparente** | Soggetto solo a restrizioni doganali | No |
Oggetti proibiti | Armi da fuoco, armi bianche, oggetti contundenti, gas e prodotti chimici a rischio esplosione, imitazioni d’armi da fuoco. | Proibito | Armi da fuoco, armi bianche, oggetti contundenti, gas e prodotti chimici a rischio esplosione, imitazioni d’armi da fuoco. | Proibito |
Casi particolari: medicine | Distinzione tra liquidi e compresse o capsule | Liquidi: è necessario un certificato o una ricetta. Solidi: non ci sono restrizioni. |
Soggetto solo a restrizioni doganali | Soggetto solo a restrizioni doganali |
Casi particolari: alimenti per neonati | Quantità conforme alla durata del viaggio | Viaggiano sigillati. Potrebbe essere necessario assaggiarli, per provarne l’autenticità. | Soggetto solo a restrizioni doganali | Soggetto solo a restrizioni doganali |