Il Magazine del viaggiatore

Diritti del passeggero in caso di ritardo

Il ritardo dei voli è uno dei disagi più frequenti che possono capitare ai passeggeri di un volo, ma spesso i viaggiatori non conoscono i diritti che possono reclamare in caso di un imprevisto del genere e che variano a seconda dell’entità del ritardo, se di oltre 3 ore oppure se superiore alle 5 ore. Di seguito riportiamo i diritti che tutelano i passeggeri in base alla tipologia del ritardo:

Diritto all’informazione

Se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore, la compagnia aerea è obbligata per legge ad informare il passeggero dei propri diritti in materia di risarcimento e assistenza. Normalmente i viaggiatori interessati vengono informati per mezzo di un opuscolo informativo fornito dal personale del vettore, se ciò non avviene, i passeggeri colpiti dal disagio hanno il diritto di reclamarlo.

Diritto al risarcimento

Il risarcimento può essere richiesto nel caso in cui il ritardo del volo superi le 3 ore rispetto all’orario di arrivo previsto in origine e il passeggero rinunci al suo viaggio, cioè a viaggiare su un altro volo fornito dalla compagni aerea. Il diritto al risarcimento (ma che può essere ridotto del 50%) è previsto anche nel caso in cui il viaggiatore accetti un volo alternativo verso un aeroporto diverso da quello originariamente indicato sulla prenotazione e questo nuovo volo giunga nella nuova destinazione con oltre 3 ore di ritardo rispetto all’orario previsto sulla prenotazione originaria. In questo caso il vettore deve farsi carico anche dei costi di trasporto fra lo scalo alternativo e quello della prenotazione originaria o la destinazione convenuta.

Diritto all’assistenza

Se il ritardo del volo è di almeno 2 ore e l’itinerario di viaggio copre una distanza di almeno 1 500 km, i passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza da parte della compagnia aerea. Questa ha l’obbligo di fornire ai viaggiatori cibo e bevande a sufficienza per tutto il tempo di attesa in aeroporto. Il servizio di assistenza include anche il diritto ad una o più chiamate telefoniche gratuite. Inoltre, se il volo è riprogrammato per il giorno successivo, la compagnia ha il dovere di fornire ai passeggeri il pernottamento gratuito in albergo ed un’assistenza speciale ai viaggiatori con mobilità ridotta.

Diritto alla compensazione per coincidenza mancata

Il risarcimento in questo caso è previsto se la coincidenza avviene all’interno dell'Unione Europea o se il volo proviene da un Paese UE e l’arrivo alla destinazione finale comporta un ritardo finale di oltre 3 ore. Il fatto che il volo sia gestito da una compagnia aerea con sede nell’Ue o meno è ininfluente ai fini del risarcimento.

Diritto al rimborso e al volo di ritorno

In caso di ritardo di almeno 5 ore, la compagnia aerea è tenuta a rimborsare l’intero biglietto e se il viaggiatore aveva una coincidenza, il vettore è tenuto a fornire gratuitamente al passeggero il primo volo di ritorno disponibile verso l’aeroporto di partenza.

 

Risarcimenti in caso di ritardo del volo
Distanza del volo (km) 0 - 2 ore 2 - 3 ore 3 ore e più
0 - 1500 km No No 250 €
1500 - 3500 km No No 400 €
+ 3500 km No No 600 €

 

È inoltre previsto un risarcimento fino a 600 €, se il volo in programma subisce un cambio di orario e questo non viene comunicato ai passeggeri almeno 14 giorni prima della data di partenza indicata nella prenotazione del biglietto.

Circostanze eccezionali

Il risarcimento non è previsto, se la compagnia aerea motiva e riesce a provare che il ritardo del volo è stato causato da circonstanze eccezionali. Sono considerati eventi eccezionali decisioni legate alla gestione del traffico aereo, all'instabilità politica del paese di destinazione, a condizioni metereologiche avverse e a rischi per la sicurezza. Eventuali problemi tecnici del velivolo non sono considerati circostanze eccezionali dalla normativa europea.

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione

In caso di cancellazione del volo in programma, la compagnia aerea è tenuta ad offrire ai suoi passeggeri tre delle seguenti opzioni (la scelta effettuata dal viaggiatore è definitiva ed esclude il diritto alle rimanenti opzioni):

Diritto al rimborso in caso di cancellazione

In caso di viaggi con coincidenze, il passeggero può richiedere il rimborso del biglietto con volo gratuito all’aeroporto di partenza. In caso di voli andata e ritorno operati da vettori diversi, acquistati con due diverse prenotazioni, e di cancellazione del solo volo di andata, il rimborso è limitato al solo biglietto del volo cancellato. Un risarcimento aggiuntivo, oltre al rimborso del previsto, è inoltre previsto se la compagnia aerea non rispetta l’obbligo di offrire al viaggiatore un volo alternativo.

Diritto all'imbarco sul primo volo disponibile

Il passeggero del volo cancellato può richiedere alla compagnia aerea l'imbarco sul primo volo disponibile verso la stessa destinazione del volo cancellato.

Diritto ad un volo alternativo in una data successiva

In caso di cancellazione del proprio volo, il viaggiatore può optare per l'imbarco su un altro volo in una data successiva a scelta del passeggero e concordata con la compagnia aerea in base alla disponibilità dei posti.

Il diritto al risarcimento è previsto se la compagnia aerea non notifica al passeggero la cancellazione del volo con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data di partenza e il nuovo volo differisce di 2 ore rispetto all'orginario orario di arrivo previsto. I risarcimenti in questo caso seguono i seguenti criteri:

 

Risarcimenti in caso di cancellazione del volo
Distanza del volo (km) Dentro l'UE Fuori dall'UE
0 - 1500 km 250 € 250 €
1500 - 3500 km 400 € 400 €
+ 3500 km 400 € 600 €

 

Circostanze eccezionali

Come nel caso dei ritardi, anche le cancellazioni dei voli NON prevedono risarcimenti, se la compagnia aerea riesce a dimostrare che la cancellazione del volo è avvenuta a causa di circostanze eccezionali. Rientrano fra gli eventi eccezionali decisioni legate alla gestione del traffico aereo, all'instabilità politica del paese di destinazione, a condizioni metereologiche avverse e a rischi per la sicurezza. Eventuali problemi tecnici del velivolo non sono considerati circostanze eccezionali dalla normativa europea.

In caso di imbarco su un volo alternativo con un ritardo all'arrivo nella destinazione finale inferiore alle 3 ore, il risarcimento dovuto al passeggero può essere ridotto del 50%.

Diritti dei passeggeri in caso overbooking e negato imbarco

L’overbooking si verifica quando le prenotazioni per un certo volo sono superiori ai posti disponibili. Una pratica di vendita scorretta nei confronti dei viaggiatori, ma legale e a volte utilizzata dalle compagnie aeree. In questo caso o per altri motivi operativi l’imbarco viene negato anche se il passeggero è in regola con prenotazione e documenti di viaggio e si è presentato con la puntualità prescritta in aeroporto.  
Diritti dei passeggeri in caso di overbooking
Diritto Rinuncia volontaria Negato imbarco
Diritto all'informazione
Diritto alla compensazione No* Vedere la tabella successiva
Diritto al rimborso/mezzo di trasporto alternativo
Diritto all'assistenza
*Secondo il Regolamento (CE) 261/2004 in questo caso non si ha diritto al risarcimento, ma soltanto ai benefici volontariamente concordati fra il passeggero e la compagnia aerea.
In queste circostanze, il viaggiatore che subisce il negato imbarco ha sempre diritto al risarcimento. Il risarcimento è previsto anche nel caso di voli in coincidenza, se a causa del ritardo del primo volo, la compagnia aerea che gestisce il secondo volo reputi insufficiente il tempo a disposizione per l’imbarco sul proprio volo e neghi di conseguenza l’imbarco al passeggero. Se il vettore propone un volo alternativo, il risarcimento dovuto al ritardo per l’arrivo nella destinazione finale può essere ridotto del 50%. Anche in caso di overbooking il passeggero ha diritto a ricevere assistenza dal vettore, che consiste in cibo e bevande a sufficienza per tutto il periodo di attesa dell’eventuale volo alternativo; una o più chiamate telefoniche gratuite; alloggio gratuito in albergo e relativo trasporto hotel/aeroporto, se il volo è riprogrammato per il giorno successivo; un’assistenza speciale ai viaggiatori con mobilità ridotta.  
Risarcimenti in caso di overbooking
Distanza del volo destino (km)  Dentro de l'UE  Fuori dall'Ue
0 - 1500 km 250 € 250 €
1500 - 3500 km 400 € 400 €
+3500 km 400 € 600 €
 

Diritti dei passeggeri in caso di ritardo o perdita del bagaglio

Nel caso di ritardo nella consegna del bagaglio o del suo smarrimento o danneggiamento (non imputabile ad un difetto del bagaglio stesso) è previsto un risarcimento che può arrivare fino a 1.300 euro. In caso di semplice smarrimento, il passeggero ha diritto alla fornitura da parte del vettore di vestiti e beni di prima necessità per tutti i giorni di attesa prima della riconsegna del proprio bagaglio. Il reclamo per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio deve essere effettuato dal parte del viaggiatore entro 7 giorni dalla consegna del bagaglio oppure entro 21 giorni se la consegna è avvenuta in ritardo.

Diritti dei passeggeri con mobilità ridotta

Secondo il Regolamento CE n.11107/2006 del Parlamento Europeo tutti gli aeroporti europei sono tenuti a prestare servizi di assistenza speciale per i viaggiatori con mobilità ridotta. Anche i vettori sono tenuti a fornire assistenza speciale ai propri passseggeri che rientrano in questa categoria. Tutti i servizi di assistenza non comportano alcun costo aggiuntivo per il viaggiatore con mobilità ridotta, ma è importante che il passeggero intenzionato ad usufruire del servizio informi il vettore delle proprie esigenze fin dal momento della prenotazione del biglietto.

Diritti delle passeggere in stato di gravidanza

La compagnia aeree sconsigliano di volare alle donne che hanno superato la 32esima settimana di gravidanza. Tuttavia, le viaggiatrici che si trovano in questa condizione possono volare, presentando al personale della compagnia aerea un certifico medico (requisito essenziale richiesto da molti vettori per consentire l’imbarco a bordo) o firmando un documento che esonera il vettore da ogni responsabilità per qualsiasi eventualità possa verificarsi durante il volo.
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